Art. 33.
(Pignorabilità e sequestrabilità della retribuzione).

      1. Sulla retribuzione spettante ai detenuti, se superiore alle pensioni sociali minime, sono prelevate, se certe nel concreto ammontare ed esigibili, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla retribuzione spettante ai detenuti e agli internati, se superiore alle pensioni sociali minime, sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, sempre se certe nel concreto ammontare ed esigibili.
      2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei detenuti una quota pari a quattro quinti della retribuzione. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque, resta riservata a favore dei detenuti una quota pari a tre quinti della retribuzione.
      3. La retribuzione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque,

 

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resta a loro favore una quota pari a tre quinti della retribuzione.
      4. In merito alla esistenza ed entità del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 46, commi 2 e seguenti, contro l'accertamento operato dalla amministrazione.