1. Sulla retribuzione spettante ai detenuti, se superiore alle pensioni sociali minime, sono prelevate, se certe nel concreto ammontare ed esigibili, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla retribuzione spettante ai detenuti e agli internati, se superiore alle pensioni sociali minime, sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, sempre se certe nel concreto ammontare ed esigibili.
2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei detenuti una quota pari a quattro quinti della retribuzione. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque, resta riservata a favore dei detenuti una quota pari a tre quinti della retribuzione.
3. La retribuzione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria; in tale caso, comunque,